Download dottrina e giurisprudenza
"I LIVELLI" relazione convegno ALATA del 27.03.2009
"SANZIONI AMMINISTRATIVE DA POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - art. 75 D.P.R. 309/1990 -": Premesso che l'art. 75 D.P.R. 309/1990 (T.U. Sostanze Stupefacenti) prescrive dei termini e delle forme procedimentali da osservare nell'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, a tutela e presidio del fondamentale diritto di difesa cui all'art. 24 Cost., e che la mancata previsione esplicita di un termine per la definizione del relativo procedimento amministrativo non esonera la P.A. dal rispetto dei termini procedimentali di cui alla Legge 241/1990 (Legge sulla trasparenza amministrativa), è precipuo compito del Giudice stabilire, nella fattispecie concreta, se la condotta realizzata dall'agente "possesso di un quantitativo minimo" sia idoneo o meno ad offendere i beni giuridici tutelati dalla normativa in discusione (Giudice di Pace di Apricena sent. n. 17/2010). doc. pdf
"IL DANNO DA PROTESTO ILLEGITTIMO" Il protesto cambiario, conferendo pubblicità all'insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale e, pertanto, se illegittimo, è idoneo a provocare danno patrimoniale. Nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona (come qualli alla reputazione o alla salute), il danno è in re ipsa ed è risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza. Esso, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. (Tribunale di Foggia - Sezione Distaccata di San Severo). doc. pdf.
"ILLECITO AMMINISTRATIVO EX ART. 75 d.p.r. 309/1190 (testo unico stupefacenti": una volta che viene accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento pefettizio che dispone l'irrogazione delle sanzioni amm.ve previste dalla normativa suddetta, deve ordinarsi all'amm.ne emittente di cancellare, a proprie cure e spese, il provvedimento sanzionatorio da documenti e pubblici registri (Giudice di Pace di Apricena sent. n. 307/2010). doc. pdf.
"LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO NEI CASI DIVERSI DALL'IPOTESI DI SINISTRO STRADALE DISCIPLINATI DAL D.LGS 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private); APPLICABILITA' DELLE TABELLE MILANESI": I criteri di liquidazione c.d. danno biologico di entità non superiore al 9%, previsti dall'art. 139 D.Lgs 209/2005 per le ipotesi di sinistri stradali, formano oggetto di una previsione eccezionale non suscettibili di applicazione analogica per i danni non derivati da sinistri stradali secondo la relativa definizione ricavabile dal Codice delle Assicurazioni Private; detta interpretazione è suffragata da ragioni di carattere sistematico, vista la collocazione di detta norma nel titolo X del Codice " Assicurazione per i veicoli e natanti a motore", nonchè dalla ratio normativa ad essa sottesa, volta a fronteggiare il problema della liquidazione del danno biologico al fine di contenere i premi assicurativi ( Cas. Civ. sez III 12408/11). doc pdf.
Relazione alla conferenza sul tema " PENSIONI SCUOLA" - Biblioteca F. Mazzocco Istituto Tecnico Economico Statale A. Fraccacreta - San Severo 22 Novembre 2012.
Studio Legale Nista
Poggio Imperiale (FG) - via De Cicco, 32 - 71010 Tel. e Fax 0882.994224
San Severo (FG) - C.so L. Mucci, 132 - Tel. e Fax 0882.373459
P.Iva 00250620713